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Pensione Anticipata: solo in caso di licenziamento o dimissioni per giusta causa?

lentepubblica.it • 30 Giugno 2017

pensione anticipataL’APE sociale e il pensionamento con 41 anni di contributi sarebbe riconosciuto, tra l’altro, solo ai lavoratori che hanno subito un licenziamento o che si sono dimessi per giusta causa?


 

La pubblicazione delle Circolari Inps 99 e 100 in materia di anticipi pensionistici confermano il perimetro ristretto delle agevolazioni per i lavoratori che faranno domanda nel profilo dedicato ai cd. disoccupati con esaurimento degli ammortizzatori sociali. Costoro possono, nell’ambito di risorse annualmente programmate, usufruire dell’APE Sociale se hanno compiuto i 63 anni di età e vantano un minimo di 30 anni di contribuzione oppure, se più favorevole, uscire a 41 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica, se hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima dei 19 anni.

 

L’agevolazione, tuttavia, è garantita solo ai lavoratori in stato di disoccupazione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche a seguito di procedura collettiva), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria prevista dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (nell’ambito cioè delle conciliazione attivata dalle imprese che impieghino una forza lavoro complessivamente superiore ai 15 dipendenti attivata a seguito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo), e all’ulteriore condizione che i lavoratori abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi. In sostanza il beneficio in parola sarà vincolato alla perdita di un rapporto di lavoro subordinato per licenziamento (sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale) e non per altre ragioni (in primis spicca l’assenza di tutela per scadenza del termine in un contratto a tempo determinato). Lo status di disoccupazione dovrà essere verificato tramite la consultazione della permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l’impiego.

 

Dal perimetro dell’agevolazione restano fuori, oltre ai lavoratori autonomi privi di occupazione, anche tutti coloro che non hanno i requisiti per accedere agli ammortizzatori sociali (es. non conteggiano 13 settimane di contribuzione nell’ultimo quadriennio). Sarebbe utile una precisazione, invero, per quanto riguarda i collaboratori che abbiano perso l’occupazione per iniziativa del committente e che hanno avuto diritto alla Dis-Coll. Tali soggetti, secondo una interpretazione letterale della norma, risultano esclusi ma il Ministero del Lavoro potrebbe giungere ad una considerazione diversa sulla base della progressiva equiparazione delle collaborazioni al lavoro dipendente avviata con il Jobs Act. Si vedrà.

 

Il conteggio dell’Assegno di disoccupazione residuale

 

L’Inps fornisce anche una ulteriore indicazione: se il lavoratore ha avuto accesso all’ASDI, l’assegno di disoccupazione che viene erogato, in presenza delle condizioni, al termine della Naspi per un massimo di sei mesi, dovrà attendere anche l’esaurimento dell’ASDI prima di poter chiedere l’indennità ape social o il pensionamento con 41 anni di contributi. Ove, invece, la durata dell’ASDI è inferiore a tre mesi resta ferma la necessità che siano trascorsi tre mesi dalla fruizione dell’intera prestazione di disoccupazione NASPI. Come dire che i tre mesi di vuoto economico possono essere, da un lato, coperti dall’ASDI ma se la durata dell’ASDI è superiore ai tre mesi l’accesso al pensionamento anticipato slitterà al termine di tale ammortizzatore sociale (senza però dover aggiungere in coda un ulteriore periodo di tre mesi).

 

Quanto alla procedura i lavoratori che si riconoscono in questo profilo di tutela dovranno effettuare domanda di verifica delle condizioni all’Inps entro il 15 luglio 2017 ove maturino tutti i requisiti entro il 2017 (il termine del trimestre di inoccupazione, nonchè i requisiti anagrafici e/o contributivi possono essere maturati anche in via prospettica, cioè dopo il 15 luglio 2017 purchè entro la fine dell’anno). Mentre l’anno successivo la domanda di verifica andrà prodotta entro il 31 marzo 2018 (1° marzo 2018 per i lavoratori precoci). Ad esempio un lavoratore (già in possesso di 63 anni e 30 di contributi o di 41 anni di contributi) che termina la disoccupazione il 15 Agosto 2017 dovrà produrre istanza di verifica entro il 15 luglio 2017 in quanto il trimestre di inoccupazione scade il 15 novembre 2017, entro la fine dell’anno. Se la disoccupazione terminasse il 15 Novembre 2017 l’istanza di verifica andrebbe prodotta, invece, nel 2018 in quanto il trimestre di inoccupazione scadrebbe il 15 Febbraio 2018. La domanda di accesso alle prestazioni va, invece, prodotta alla maturazione di tutti i requisiti richiesti.

 

La documentazione da allegare

 

Nella domanda di verifica il lavoratore dovrà allegare, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui indica il raggiungimento dei requisiti entro la fine dell’anno: 1) la lettera di licenziamento (se licenziato) e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione; la lettera di dimissioni per giusta causa e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione (se dimesso per giusta causa); il verbale di accordo stipulato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione (se cessato per risoluzione consensuale).

 

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Franco Rossini
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